DEFINIZIONE DI INTEGRATORE ALIMENTARE:

Gli integratori alimentari,secondo quanto definito dalla Direttiva 2002/46/CE del 10 giugno 2002 come recepita a livello nazionale dal Decreto legislativo n. 169 del 21 maggio 2004,sono “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate, quali capsule, pastiglie,compresse, pillole, gomme da masticare e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili di liquidi e di polveri”. Gli integratori alimentari destinati ad essere commercializzati negli Stati dell’UE devono rispondere sia ai criteri specifici di composizione,produzione, etichettatura e immissione in commercio stabiliti dalla Direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari e da eventuali disposizioni nazionali aggiuntive sia a tutte le disposizioni orizzontali della legislazione europea in materia di sicurezza alimentare, disciplina igienico-sanitaria delle produzioni alimentari, con i relativi criteri base GMP, e informazioni al consumatore. Va comunque sottolineato che, rispetto agli alimenti di uso corrente, gli integratori alimentari sono destinati a fornire micro nutrienti e/o altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico in quantità predeterminate e in forme di dosaggio particolari; pertanto, lo sviluppo e la produzione degli stessi richiede competenze specialistiche e misure operative peculiari del settore. (tratto da AIIPA Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari ottobre 2018)

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